Corso salute e sicurezza A.S.PRO.C. / CLASSE 2
lun. 13 sept.
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giorni: 13 - 17 - 22 e 28 settembre 2021 orario: 17:30 - 21:30
Periodo
13 sept. 2021, 17:30 UTC+2 – 28 sept. 2021, 21:30 UTC+2
Webinar
Obiettivi formativi
CORSO BASE SALUTE E SICUREZZA
Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.
Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile sono regole speciali, elaborate espressamente e pertanto, a valle dell’attività formativa, vi invitiamo a leggere con attenzione tutte le norme speciali emanate, in particolare: il decreto del 13 aprile e il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 con i suoi 4 allegati (uno dei quali aggiornato e sostituito nel 2013).
La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non è un’azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l’associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo.
Questo “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:
- l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
- il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.
Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro.
Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.
Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.
A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.
A gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare, il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.
CONTENUTI
Si compone di 16 ore di lezione in Fad sincrona
Programma
4 heuresModulo 1 / Fabbri
4 heuresModulo 2 / La Pietra